Art. 9.
(Disposizioni per particolari categorie di operatori).

      1. Gli operatori subacquei e iperbarici dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei e iperbarici.
      2. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, da parte degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza in deroga alle disposizioni della presente legge.